Chiarimenti del MIMIT in materia di obbligo di stipula polizze catastrofali
- forcellaemanuela
- 7 apr
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Nel ricordare che il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze catastrofali originariamente fissato al 31 marzo 2025 e che pertanto:
- le imprese di medie dimensioni dovranno provvedere entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e microimprese entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese avrebbero dovuto adeguarsi entro il 31 marzo, scorso ma il sistema sanzionatorio si applicherà decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;
si evidenzia che il MIMIT, nelle FAQ dell'1.4.2025, ha fornito alcuni importanti chiarimenti, evidenziando che:
- l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà e con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni;
- le imprese tenute sono quelle iscritte al Registro delle imprese, indipendentemente dalla sezione a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c.;
- non sono soggette all'obbligo di stipula le imprese che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'art. 2424 co. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c.
Il MIMIT inoltre esamina anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo che, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questo ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.




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