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Autoliquidazione INAIL entro il 16 febbraio

  • forcellaemanuela
  • 13 feb 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Il 16 febbraio 2023 scade il termine per il versamento del premio di autoliquidazione 2022/2023 (numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 902023) in un’unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dando comunicazione dell'opzione per il pagamento rateale direttamente con i servizi telematici “AL.P.I. online” previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 entro il 28 febbraio. Sempre entro la predetta data del 16 febbraio 2023, invece, i datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2022 dovranno inviare all’INAIL la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Con specifico riguardo alle imprese artigiane, si ricorda infine l’agevolazione per la riduzione del premio applicabile al dovuto a titolo di regolazione 2022 nella misura del 5,68% per le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.

 
 
 

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