Acconti di imposta anche sulle cripto attività
- forcellaemanuela
- 4 giu 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Preme rammentare che a decorrere dal 2024, i versamenti in autoliquidazione a titolo di acconto sono dovuti anche riguardo all'imposta sul valore delle cripto-attività, applicabile dall'1.1.2023.
Tale imposta è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Sotto il profilo oggettivo, scontano l’imposta le cripto-attività in base alla definizione indicata nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR.
L’imposta si applica nella misura del 2 per mille. sul valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa.
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate
Inoltre l'acconto è dovuto se l'importo indicato è pari o superiore a 52,00 euro (per i soggetti IRPEF) o a 21,00 euro (per i soggetti IRES).
Per il calcolo, possono essere utilizzati i consueti criteri "storico" o "previsionale".
L'acconto andrà versato in due rate se l'importo della prima supera 103,00 euro (art. 17 co. 3 del DPR 435/2001); diversamente, il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, adoperando i seguenti codici tributo:
- “1728”, per la prima rata;
- “1729” per la seconda o unica rata.
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