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Riduzione di 260 euro per gli oneri detraibili in caso di redditi complessivi superiori a 50.000 euro

  • forcellaemanuela
  • 15 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Con riferimento agli oneri detraibili, si rammenta che per la prima volta i modelli 2025 terranno conto della riduzione di 260 euro prevista per quei contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Dal 2025 tale riduzione opererà per tutti gli oneri e per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

Per il 2024 tale riduzione riguarda invece, in particolare:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie (ad esempio, gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica e le spese funebri);

- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013;

- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 comma 4 quinto periodo del DL 34/2020.

Una persona fisica con reddito complessivo pari a 45.000 euro che, nel corso del 2024, sostiene le seguenti spese:- 1.600 euro di spese mediche (art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR);- 700 euro di spese veterinarie (art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR);- 1.200 euro di spese scolastiche (art. 15 comma 1 lett. e-bis) del TUIR),avrà diritto a una detrazione IRPEF 19% pari a 640,47 euro [19% di (1.600 euro - 129,11) + 700 + 1.200,00].

Per le medesime spese, ove il reddito complessivo fosse superiore a 50.000 euro, invece, la detrazione per le spese mediche rimane pari a 279,47 euro [19% di (1.600,00 euro - 129,11)], mentre per gli altri oneri detraibili al 19% opera la riduzione di 260,00 euro e la detrazione IRPEF risulta pari a 101 euro [19% di (700 + 1.200) – 260]. Complessivamente, la detrazione sarà di 380,47 euro.

Come sopra accennato, peraltro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro e inferiore a 240.000 euro è necessario parametrare ulteriormente le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo.Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 6 febbraio 2024 n. 2, § 1.4, quindi, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la riduzione di 260 euro va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto dell’art. 15 comma 3-bis del TUIR.

 
 
 

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