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Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - istanze dal 30 marzo

  • forcellaemanuela
  • 27 mar 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 31 mar 2021

Con provvedimento del 23 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di Istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70.

Ricordiamo che tale contributo potrà essere fruito da parte dei soggetti titolari di partita IVA il cui ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia calato di almeno il 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi dovrà essere considerata la data di emissione della fattura (nel caso di fattura elettronica via SdI, trattasi del campo 2.1.1.3) ovvero la data del corrispettivo giornaliero; tale momento può essere anticipato per effetto di un'eventuale emissione anticipata della fattura.

L'ammontare del contributo è determinato partendo dal fatturato e dai corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, dividendo tali importi per 12 (mesi), in modo da ottenere l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno, calcolando la differenza tra i suddetti importi ed applicando a tale differenza una percentuale diversa a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Il soggetto richiedente deve scegliere nell’istanza come intende fruire del contributo, ovvero se mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta.

In caso di scelta per il credito d’imposta, il credito deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 per il pagamento di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali.

Va rammentato, comunque, che tale scelta:

- deve interessare l’intero importo del contributo spettante (che quindi non può essere frazionato nelle due parti);

- è irrevocabile, almeno dal momento in cui il credito viene evidenziato nel portale fatture e corrispettivi, e comunque dal 28 maggio 2021, data oltre la quale non sono accettate istanze, se non di revoca; successivamente a tale momento, infatti, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

L’utilizzo in compensazione non è possibile al momento della presentazione dell’istanza, ma occorre attendere la comunicazione di riconoscimento del contributo; il contribuente può verificare l’ammontare del contributo spettante nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi” e, in caso di opzione per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti Iva/ Agevolazioni utilizzabili”.

 
 
 

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