Trasmissione dei dati delle erogazioni liberali ricevute da parte degli ETS
- forcellaemanuela
- 23 feb 2021
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Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.02.2021, pubblicato nella G.U. n.39 del 16.02.2021 prevede, nell'ottica di una sempre più precisa predisposizione del modello 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo a carico degli Enti del terzo settore di trasmissione dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Saranno obbligati a tale adempimento in prima battuta i seguenti soggetti: - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997;
- le associazioni di promozione sociale (APS) di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
In seguito, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pervenuta l’autorizzazione della commissione europea e sempre che sia prima intervenuta l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'obbligo si estenderà indistintamente a tutti coloro che risulteranno iscritti in tale Registro.
La trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute dovrà essere effettuata a partire dal 2022 per gli enti di rilevanti dimensioni (con entrate complessive 2021 risultanti dal bilancio redatto secondo i nuovi schemi approvati con il D.M. 05.03.2020 superiori a un milione di euro) e successivamente anche per quelli di più ridotti volumi (con entrate complessive 2022 risultanti dal bilancio superiori a 220.000 euro). Dovrebbero restare comunque esclusi dall’adempimento gli Enti di minori dimensioni che – avendo conseguito entrate complessive di importo non superiore ai 220.000 euro - possono comunque optare per la redazione di un rendiconto per cassa. Oggetto di comunicazione saranno esclusivamente le erogazioni liberali in denaro eseguite con strumenti finanziari tracciabili (e conseguentemente deducibili o detraibili), eseguite nell’anno precedente da persone fisiche e dovranno essere comunicati i dati anagrafici dei soggetti eroganti. L’obbligo di comunicazione riguarderà anche i dati riferiti alle erogazioni liberali che hanno formato oggetto di restituzione oltre all’evidenza dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione liberale oggetto di rimborso.
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