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Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa”

  • forcellaemanuela
  • 23 feb 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 15 mag 2023

La Camera dei deputati ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto Legge di conversione del Decreto Milleproroghe; tra le altre misure previste nel decreto di particolare interesse è una norma inserita in sede di conversione del DL 198/2022 che stabilisce l'ulteriore sospensione dei termini previsti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa” nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Alla luce di tale ultima sospensione ripercorriamo in breve le proroghe sino ad oggi disposte in materia.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 del DL 23/2020 e della legge di conversione del DL 183/2020 la sospensione dei termini in materia di “prima casa” era stata fissata dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.

Poi, l’art. 3 comma 5-septies del DL 228/2021 convertito ha ulteriormente spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini di prima casa. Il 1° aprile 2022, avevamo dunque ricominciato a conteggiare i termini di prima casa, ma ora, in base alla norma inserita nel Milleproroghe, sospende nuovamente i termini nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. In concreto, la sospensione riguarda: - il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile; - il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; - il termine di un anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio; - il termine di un anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

Tale disposizione normativa dovrebbe agire anche per il passato, ma il legislatore ha posto alcuni limiti agli effetti della sospensione, in particolare: - “fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini” di prima casa; - e sancisce che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 
 
 

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