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Integrazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture

  • forcellaemanuela
  • 5 feb 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 15 apr 2021

Con provvedimento del 4 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo – per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto – nonché per la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. In particolare l’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, metterà a disposizione due distinti elenchi: il primo, denominato Elenco A, non sarà modificabile e conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; il secondo, denominato Elenco B, sarà invece modificabile anche più volte entro il termine previsto dall'art. 6 del DM 17.6.2014, ossia entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, da parte del contribuente ("spuntando" le fatture per le quali ritenga non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo o, viceversa, inserendovi gli estremi identificativi delle e-fatture per le quali risulti dovuta l’imposta e che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria) e conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo. Per la predisposizione di questo secondo elenco l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali: - la sommatoria degli importi risulti superiore a 77,47 euro; - il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti); - non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo. Se non verrà comunicata alcuna variazione entrambi gli elenchi verranno ritenuti definitivi: peraltro, il soggetto passivo che decida di versare l'imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.

Infine, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l’Agenzia evidenzierà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del contribuente l’importo dovuto.

Per quanto concerne il primo trimestre 2021, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro il prossimo 30 aprile. Entro il 15 maggio verrà comunicato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.


A corollario di quanto sopra detto preme evidenziare come dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate si evinca che l'Amministrazione finanziaria non operi controlli in ordine al codice N1, riferito alle operazioni escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, fra le quali sono annoverate le anticipazioni in nome e per conto. Troverebbe conferma, quindi, la tesi che il Consiglio nazionale del Notariato espone nello Studio n. 184-2019/T, secondo cui il riaddebito di somme anticipate in nome e per conto della controparte è "funzionale" all'operazione assoggettata ad IVA e, quindi, non può essere considerato autonomamente da questa, neppure nel caso in cui le somme siano oggetto di separato addebito.

 
 
 

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