Modello EAS da presentare entro il 31 marzo per i dati variati nel 2022
- forcellaemanuela
- 17 mar 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Gli enti associativi non commerciali che nel corso del 2022 hanno subito una variazione dovranno valutare se necessario presentare in forma telematica il modello EAS entro la data del prossimo 31 marzo al fine di poter continuare a fruire della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti stessi previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. Non tutte le variazioni vanno infatti comunicate: la risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 125/2010 ha chiarito infatti che il modello EAS non deve essere inviato per le variazioni riguardanti i dati relativi all’ente (es. la sede legale o la denominazione) ovvero quelli riguardanti i dati anagrafici del legale rappresentante, in quanto già oggetto di specifica presentazione dei modelli di variazione dati AA5/6 (per gli enti in possesso di solo codice fiscale) e AA7/10 (per gli enti in possesso anche di partita IVA). Inoltre, non devono essere comunicati dati variati relativi a soci, introiti commerciali, erogazioni liberali, proventi raccolta fondi.
Preme ricordare che il modello EAS va inviato obbligatoriamente entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente o dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno comportato la perdita di non commercialità dell’ente, salvo gli specifici casi di esonero previsti dalla legge (ASD iscritte nel Registro CONI che svolgono esclusivamente attività istituzionale, pro loco con opzione per la L. 398/91, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che non svolgono attività diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995, ONLUS, enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS).
Nel caso di superamento della data del 31 marzo prossimo (ovvero del termine di 60 giorni dalla costituzione), è sempre possibile fruire dell’istituto del ravvedimento operoso con pagamento della sanzione di 250 euro con F24 non compensabile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile, purché la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
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