Manutenzione degli immobili dei professionisti
- forcellaemanuela
- 7 apr
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Si ricorda che dal 2024 sono cambiate le regole per la deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dagli esercenti arti e professioni che divengono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (ricordando inoltre che la deducibilità scende al 50% per gli immobili a uso promiscuo). Le spese di manutenzione ordinaria resterebbero, invece, interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento (sempre nel limite del 50% per gli immobili a uso promiscuo), secondo la disciplina generale.
Quale criterio distintivo tra le due tipologie di spese, in assenza di ulteriori chiarimenti si ritiene di dover fare riferimento alle definizioni degli interventi edilizi contenute nell'art. 3 co. 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001, pertanto sono definiti di natura ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; rivestono invece natura straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Si ritiene che, per le spese sostenute fino al 2023 rimanga applicabile la previgente disciplina sulla base della quale le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali erano deducibili secondo i due seguenti criteri:
- se di natura incrementativa e relative a beni ammortizzabili, cioè acquistati dal 2007 al 2009, il professionista o l’artista le deduceva come maggiori quote di ammortamento;
- in tutti gli altri casi, tali costi erano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta, mentre l’eventuale eccedenza era deducibile in quote costanti nei 5 anni successivi.
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