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Indennità 100 euro per i lavoratori domestici

  • forcellaemanuela
  • 13 nov 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel ricordare come l’indennità una tantum di 100 euro può essere fruita, a seconda dei casi, direttamente in busta paga, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dipendente attestante il possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione, ovvero il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore, laddove lo stesso non abbia ricevuto l’indennità dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza potrà.

È il caso, ad esempio, del lavoratore che non ha certezza circa il possesso di tutti i requisiti, del lavoratore cessato durante il 2024 e che si ritroverebbe nel mese di dicembre senza sostituto d’imposta e quindi senza retribuzione e tredicesima ovvero di tutti quei lavoratori che percepiscono la retribuzione da parte del datore di lavoro ma quest’ultimo non può effettuare la ritenuta fiscale in quanto privo della qualifica di sostituto d’imposta (trattasi, ad esempio, dei datori di lavoro domestico, i quali erogano la retribuzione al lavoratore (compresa la tredicesima mensilità), ma non effettuano alcuna ritenuta fiscale).

Preme rammentare inoltre come la dichiarazione debba essere utilizzata anche per la restituzione dell’indennità percepita ma non spettante. Infatti, se il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

 
 
 

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