Incertezze applicative della norma sulle polizze catastrofali
- forcellaemanuela
- 11 mar
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nel rammentare ancora una volta che tra 20 giorni scadrà il termine per le imprese per stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) restano ancora parecchi dubbi sulle modalità di applicazione della disciplina sono diversi, uno tra tutti su chi gravi l’obbligo assicurativo quando, tra i beni dell’impresa, vi sia un immobile che questa conduce in locazione.
Considerando il riferimento contenuto nella norma di legge all’art. 2424 comma 1 sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., finalizzato ad individuare i beni che debbano essere protetti dalla copertura assicurativa in esame e rilevando come detti beni siano iscritti all’attivo quando detenuti dall’impresa in forza di un diritto di proprietà, se ne potrebbe ricavare che la copertura assicurativa deve riguardare questi asset solo quando l’impresa ne è proprietaria. Di conseguenza dovrebbe essere il titolare del bene che lo concede in locazione a doversi occupare della stipula del contratto con riferimento a quel bene.
E' stato però precisato che l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa”; da tale puntualizzazione dovrebbe discendere che i beni oggetto di copertura sono quelli indicati dalla norma del codice civile che l’imprenditore utilizza nella propria attività non soltanto in quanto ne ha la proprietà, ma anche ad altro titolo (come nel caso in esame dell’immobile condotto in locazione). In base a questa interpretazione pertanto il conduttore dell’immobile sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui coerentemente con il fatto che è il conduttore che gode del bene e la ricostruzione dell’immobile a seguito del risarcimento da parte dell’assicurazione consentirebbe a lui di continuare a utilizzarlo.
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