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Deducibilità delle spese per omaggi

  • forcellaemanuela
  • 13 nov 2024
  • Tempo di lettura: 1 min

La disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno; l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi prevista dall’art. 10 del Ddl. di bilancio opererebbe infatti dal 2025.

Conseguentemente gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro. Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Si ricorda che nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione a meno che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro.

Per concludere le spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

 
 
 

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