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Corrispettivi telematici: obbligatori il registratore telematico o la procedura web per l’invio

  • forcellaemanuela
  • 18 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, anche gli esercenti “minori” devono: - memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”; - trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione del tracciato di invio dei dati. Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato al 1° gennaio 2022 le previsioni ad essi rivolte concernenti le modalità di trasmissione dei corrispettivi.

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio: in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’IVA relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione con un minimo di 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all’invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste): - in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro; - in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

 
 
 

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