Compensazione credito IVA annuale consentita solo dopo la trasmissione della dichiarazione IVA annuale
- forcellaemanuela
- 6 mar
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Si ricorda che laddove dalla dichiarazione IVA per il 2024 emerga un credito, è essenziale considerare il fatto che, in determinate circostanze, potrebbe non essere sufficiente ai fini del suo utilizzo in compensazione la mera presentazione del modello se esso non viene accompagnato dal visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Qualora emerga un credito di importo superiore a 5.000 euro, infatti, l’utilizzo in compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità. Pertanto, laddove si intenda compensare “orizzontalmente” il credito IVA emergente dalla dichiarazione per il 2024 il prossimo 17 marzo 2025 (essendo il 16 marzo una domenica), il modello IVA dal quale emerge il suddetto credito deve essere presentato in via telematica entro il termine ultimo del 7 marzo 2025.
Si rammenta che l’apposizione del visto di conformità è volta ad attestare la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA e la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Sono tuttavia esonerati dall'apposizione del visto di conformità per crediti sino a 50.000 euro tutti i soggetti che soddisfano un livello di affidabilità risultante dagli ISA almeno pari a 8 ma inferiore a 9 (in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 la soglia suddetta sale a 70.000 euro).
Inoltre, l’esonero dal visto per i crediti IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui si estende anche ai soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
In alternativa alla compensazione è possibile procedere a richiedere il credito a rimborso, in tal modo l'apposizione del visto di conformità non è necessaria sino a un ammontare di 30.000 euro ma solo in possesso di almeno uno dei presupposti di legge (ad esempio, l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti e importazioni oppure l’effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale).
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